Verifiche impianti messa a terra

Di cosa si tratta?

La verifica dell’impianto di messa a terra secondo il D.P.R. 462/01 e s.m.i. ha l’obiettivo di monitorare periodicamente l’efficienza e lo stato di salute degli impianti di messa a terra realizzati al fine di proteggere le persone dai contatti elettrici indiretti che possono causare gravi danni fisiologici come elettrocuzione, arresto respiratorio, fibrillazione ventricolare, ustioni, ecc.

 

Nello specifico l’ impianto di terra, parte fondamentale del sistema elettrico installato, è costituito dall’insieme di diversi componenti quali:

 

  • Conduttori di protezione
  • Conduttori equipotenziali
  • Conduttori di terra
  • Collettori
  • Dispersori
  • Protezioni differenziali e/o di massima corrente

 

Cosa fare prima della verifica?

Prima di effettuare l’attività di verifica periodica, al termine della realizzazione di un nuovo impianto l’iter legislativo prevede l’obbligo di messa in esercizio e di denuncia agli organi competenti, in particolare:

 

  • l’installatore, attraverso una verifica iniziale/di conformità, DEVE rilasciare al datore di lavoro una dichiarazione di conformità, ai sensi del DM 37/08. In essa sono riportate tutte le caratteristiche e le specifiche descrizioni dell’impianto a cui si riferisce, riportando tutti i riferimenti normativi.
  • Il rilascio della Dichiarazione di Conformità (D.C.) costituisce l’omologazione dell’impianto e pertanto dalla sua emissione il datore di lavoro potrà mettere in servizio l’impianto.
  • Entro 30 giorni dalla data di D.C. e dalla messa in esercizio, il Datore di Lavoro DEVE procedere con l’iter amministrativo della DENUNCIA attraverso il Portale CIVA.
  • Durante l’iter di Denuncia, in alcuni casi l’impianto potrebbe essere oggetto di prima verifica a campione da parte dell’INAIL per verificare la conformità alla normativa vigente (art. 3 D.P.R. 462/01 E S.M.I)
  • A conclusione dell’iter di denuncia l’INAIL rilascia la Matricola.

 

 

Verifica

La verifica periodica è svolta da ispettori autorizzati da Triveneto Srl, quale Organismo di ispezione abilitato dal Ministero competente in seguito all’accreditamento alla Norma UNI CEI ISO/IEC 17020.


L’attività ispettiva prevede le seguenti fasi:

 

  • Esame della documentazione dell’impianto
  • Esame a vista dei luoghi e degli impianti
  • Effettuazione di prove e misure, nello specifico:
    • Misura della resistenza di terra (metodo dell’anello di guasto e/o voltamperometrico);
    • Prove di continuità dell’impianto di terra;
    • Prova strumentale di intervento dei differenziali e verifica del coordinamento con l’impianto di terra;
    • Altre prove specifiche;

 

Al termine della verifica viene redatto un verbale in formato digitale in cui viene indicato l’esito. Lo stesso dopo riesame interno viene inviato via mail al datore di lavoro o al responsabile dell’impianto, il quale sarà tenuto alla conservazione e alla sua esibizione nei casi richiesti dagli organi di vigilanza.

Periodicità

2 anni:

  • Cantieri edili
  • Locali medici
  • Ambienti a maggior rischio in caso di incendio

 

5 anni:

  • Luoghi ordinari, ossia in tutti gli altri casi

 

La periodicità della verifica è gestita da Triveneto Srl attraverso un gestionale specifico, sarà pertanto possibile monitorare l’attività attraverso un accesso online con le proprie credenziali, accedendo in ogni momento ai dati relativi a scadenze e documentazione.

Cosa succede in caso di inadempienza?

Nel caso in cui il datore di lavoro non provveda a richiedere ad un organismo autorizzato l’esecuzione delle verifiche periodiche ai sensi del D.P.R. 462/01, nè ad effettuare i controlli periodici con relativa registrazione (registro dei controlli), la legge prevede l’applicazione di sanzioni pecuniarie comprese tra €711,92 e €2.562,91.

 

In caso di esito negativo della verifica periodica ai sensi del D.P.R. 462/01, l’Organismo di ispezione, di qualità di incaricato di pubblico servizio, trasmette apposita comunicazione agli organi di vigilanza (SPISAL, ARPA), i quali adottano i provvedimenti di legge che possono andare da sanzioni amministrative fino alla sospensione dell’attività interessata dalle violazioni. In particolare, ai fini dell’adozione di tali provvedimenti, le violazioni possono riguardare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la mancanza di protezione contro i contatti diretti e indiretti (quali impianto di terra, interruttore magnetotermico e interruttore differenziale) rilevata nel corso della visita ispettiva, che risulta essere per legge una grave violazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

FAQ – Domande frequenti

Il condominio è sempre obbligato a richiedere la verifica di messa a terra?

Il mio elettricista di fiducia può effettuare questa verifica periodica?

Cosa rischio se non effettuo la verifica o se il verbale è scaduto?

Chiedici qualcosa
in più

 

Chiedi al nostro staff un preventivo senza impegno e saremo lieti di aiutarti per le tue necessità