Verifica cancelli automatici
Di cosa si tratta?
Le porte, i cancelli e le sbarre motorizzate non sono semplici elementi edilizi, ma rientrano a tutti gli effetti nella definizione di “macchina” stabilita dalla Direttiva Macchine. Per questo motivo, la legge impone che la loro installazione, messa in servizio e manutenzione avvengano nel pieno rispetto di rigidi standard di sicurezza.
Il servizio di Verifica del Cancello Automatico (VCA) offerto da Triveneto Srl è un’ispezione tecnica finalizzata a fotografare lo stato di fatto dell’impianto. L’obiettivo è individuare eventuali discrepanze o anomalie rispetto alle norme tecniche armonizzate di riferimento, che regolano sia gli aspetti meccanici che la sicurezza d’uso delle chiusure motorizzate
Cosa fare prima della verifica?
Prima che il tecnico intervenga sul posto, il titolare o l’amministratore dell’impianto deve svolgere alcune azioni fondamentali per garantire il corretto svolgimento del controllo:
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- Fornire la documentazione: È necessario mettere a disposizione del verificatore il fascicolo tecnico del cancello (se presente), il manuale d’uso e manutenzione, il registro dei controlli e la Dichiarazione CE di Conformità rilasciata dall’installatore.
- Garantire l’accessibilità: Il verificatore deve essere messo nelle condizioni di poter esaminare in totale sicurezza ogni componente dell’impianto, dai sistemi di automazione ai dispositivi di sicurezza (fotocellule, coste sensibili, sblocchi manuali).
- Predisporre le condizioni operative: L’area intorno al cancello deve essere sgombra e l’impianto deve essere funzionante per poter eseguire i test di movimento e di limitazione delle forze.
Verifica
La verifica dei cancelli automatici si basa su una check-list di controllo sviluppata in conformità alle principali norme europee di settore.
L’ispezione analizza nel dettaglio i seguenti ambiti:
- Analisi Documentale: Verifica dei documenti obbligatori della macchina.
- Esame Visivo e Meccanico: Controllo dello stato generale della struttura, dei sistemi di bilanciamento, finecorsa, distanze di sicurezza e assenza di rischi di intrappolamento, schiacciamento o cesoiamento
- Prove Funzionali: Test di attivazione, disattivazione, segnalazioni luminose/acustiche e funzionamento dello sblocco per l’azionamento manuale.
- Test dei Dispositivi di Sicurezza: Prove strumentali e pratiche sui rilevatori di presenza (fotocellule) e sui sistemi di limitazione delle forze (coste pneumatiche o elettroniche).
La VCA segnala unicamente lo stato di conformità del cancello, ma non fornisce soluzioni tecniche o progetti per sanare le criticità rilevate.
Periodicità
Trattandosi di una “macchina”, il cancello automatico richiede controlli regolari per mantenere intatti i requisiti di sicurezza nel tempo.
La normativa prevede che la periodicità delle manutenzioni e delle verifiche di sicurezza debba seguire quanto indicato all’interno del manuale d’uso e manutenzione fornito dall’installatore. In assenza di indicazioni specifiche o per impianti ad uso intensivo/condominiale, le linee guida e le norme tecniche raccomandano una frequenza di verifica e manutenzione almeno semestrale.
Cosa succede in caso di inadempienza?
Il proprietario del cancello o l’amministratore, nel caso del condominio, è il responsabile legale della sicurezza e del corretto funzionamento dell’impianto. Ignorare gli obblighi di verifica e manutenzione comporta pesanti conseguenze:
- Responsabilità civile e penale: in caso di incidenti, lesioni a persone o danni alle cose causati dal malfunzionamento del cancello, il responsabile risponde direttamente in sede civile e penale per colpa o negligenza, non avendo adottato le misure di prevenzione previste dalla Direttiva Macchine.
- Sanzioni nei luoghi di lavoro: se il cancello è installato in un’azienda o in un contesto in cui operano dei lavoratori, la mancata manutenzione viola anche il D.Lgs. 81/2008 (Testo Unico Sicurezza sul Lavoro), esponendo il datore di lavoro a pesanti sanzioni amministrative e penali da parte degli organi di vigilanza (ATS/Ispettorato del Lavoro).
FAQ – Domande frequenti
Qual è la differenza in termini di obblighi e legge tra un cancello motorizzato e un comune cancello pedonale?
La differenza principale sta nella presenza del motore, che trasforma il cancello in una “macchina”. Ecco come si dividono le responsabilità e i controlli per le due tipologie:
• Cancello Motorizzato (Carrabile o Pedonale): Avendo un motore, rientra pienamente nella Direttiva Macchine CE. L’amministratore ha l’obbligo di custodire il Fascicolo Tecnico, la Dichiarazione di Conformità, e deve programmare manutenzioni periodiche con prove strumentali sulle forze di impatto per evitare incidenti da schiacciamento.
• Cancello Pedonale (Manuale): Non è una macchina, quindi non richiede certificazioni CE o test d’impatto. Tuttavia, l’amministratore resta responsabile della sua stabilità. I controlli qui si concentrano sull’usura di cardini, serrature e sulla regolazione del “mollone” chiudi-porta per evitare che colpisca con violenza chi transita.
La nostra verifica analizza entrambi, ma con approcci diversi: per il motorizzato esegue test tecnici e documentali rigidi, mentre per il pedonale manuale verifica la stabilità strutturale meccanica.
Quali sono i tre rischi meccanici più gravi delle porte motorizzate?
Le norme europee (UNI EN 12453) ne mappano tre, legati al movimento e al peso delle ante:
• Schiacciamento: Quando una persona viene intrappolata e pressata dall’anta contro un muro o un pilastro, rischiando fratture o lesioni gravissime.
• Cesoiamento: Il pericoloso effetto “forbice” (tipico dei cancelli scorrevoli) che si crea quando l’anta passa rasente a una parte fissa, rischiando di recidere mani o braccia.
• Impatto: La sberla violenta dell’anta in movimento contro un passante o un’auto. La sola forza d’urto di centinaia di chili può scaraventare a terra chi transita.
La nostra verifica serve a testare con uno strumento digitale che il cancello inverta la marcia all’istante, azzerando questi tre pericoli.
È obbligatorio mettere il cartello di avviso sul cancello automatico del condominio? Cosa dice la legge?
Sì, l’apposizione del cartello di segnalazione del rischio è un obbligo di legge. Poiché il cancello motorizzato è considerato una “macchina”, la Direttiva Macchine europea impone di segnalare chiaramente i rischi residui legati al suo movimento.
Le norme tecniche di riferimento (UNI EN 12453 e UNI EN 12635) stabiliscono che il cartello deve essere ben visibile e contenere:
• Il simbolo di attenzione/pericolo (conforme alla norma UNI EN ISO 7010).
• Il divieto di transitare mentre l’anta è in movimento.
• Il divieto per i bambini di giocare in prossimità del raggio d’azione del cancello.
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