Verifiche attrezzature di lavoro
Di cosa si tratta?
L’attività ispettiva sulle attrezzature di lavoro di cui all’allegato VII del D.Lgs 81/2008 viene eseguita al fine di:
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- appurare l’efficienza dei componenti di sicurezza e di controllo presenti nelle attrezzature di lavoro;
- accertare la conformità alle modalità di installazione previste dal fabbricante e indicate nelle istruzioni d’uso;
- verificare lo stato di manutenzione e di conservazione delle condizioni di sicurezza dell’attrezzatura.
La legge prevede:
- Una prima verifica con la compilazione della scheda tecnica
- Una verifica periodica successiva alla prima da eseguirsi secondo le periodicità definite dalla legge
Le attrezzature di lavoro si suddividono in 3 macro gruppi:
- Gruppo SC – apparecchi di sollevamento cose non azionati a mano
- Gruppo SP – apparecchi di sollevamento persone
- Gruppo GVR – apparecchi gas, vapore e riscaldamento
Cosa fare prima della verifica?
L’iter legislativo prevede l’obbligo da parte del datore di lavoro di fare comunicazione di messa in servizio/immatricolazione al titolare della funzione (INAIL), in particolare:
- Per le attrezzature di sollevamento cose (SC) e persone (SP):
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- Il datore di lavoro, tramite il portale CIVA, deve aprire la pratica di messa in servizio/immatricolazione, indicando la tipologia di apparecchio, inserendo i dati tecnico-identificativi e allegando la dichiarazione CE di conformità e altra documentazione tecnica richiesta
- Se i dati e la documentazione inviata risultano corretti l’INAIL provvede a inviare via email la comunicazione di matricola emessa.
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- Per le attrezzature gas, vapore e riscaldamento (GVR):
- Il datore di lavoro tramite il portale CIVA deve per prima cosa richiedere la verifica di messa in servizio indicando i dati tecnici e allegando la documentazione tecnica. Per tale attività è prevista l’uscita da parte del funzionario INAIL che a conclusione emetterà verbale. Prima della chiusura della pratica verrà emessa anche la matricola.
- In seguito il datore di lavoro deve, sempre tramite CIVA, aprire la pratica di messa in servizio utilizzando il numero di matricola ricevuto e allegando la documentazione tecnica richiesta.
In seguito il datore di lavoro deve inviare richiesta di prima verifica per tutte le tipologie di attrezzatura (SP, SC, GVR), in particolare, attraverso il portale CIVA, della prima verifica periodica indicando il nominativo del soggetto abilitato che, su delega INAIL, potrà eseguire l’attività ispettiva, nel caso in cui il funzionario INAIL non abbia provveduto entro i termini di legge previsti.
Verifica
La verifica periodica è svolta da ispettori abilitati presenti nella matrice delle competenze di Triveneto Srl, quale Soggetto Abilitato dal Ministero competente.
L’attività ispettiva prevede le seguenti fasi:
- Controllo della documentazione tecnica
- Verifica relativa alla configurazione dell’attrezzatura prevista dal manuale d’uso redatto dal fabbricante
- Verifica della regolare tenuta del “registro di controllo”
- Controllo dello stato di conservazione
- Effettuazione di prove di funzionamento
- Verifica dell’efficienza dei componenti di sicurezza
- Solo per la prima verifica: compilazione della scheda tecnica di identificazione dell’attrezzatura di lavoro. Il documento tecnico così compilato deve essere parte integrante della documentazione tecnica dell’attrezzatura
Al termine della verifica viene redatto un verbale in formato digitale in cui viene indicato l’esito. Lo stesso dopo riesame interno viene inviato via mail al datore di lavoro o al responsabile dell’impianto, il quale sarà tenuto alla conservazione e alla sua esibizione nei casi richiesti dagli organi di vigilanza.
Periodicità
La periodicità delle verifiche periodiche sulle attrezzature di lavoro varia principalmente in base alla classe di appartenenza, al suo impiego ed alle caratteristiche stesse dell’attrezzatura.
La normativa riepiloga in una tabella riassuntiva le periodicità di verifica delle attrezzature di lavoro sulla base di queste caratteristiche.
La periodicità della verifica è gestita da Triveneto Srl attraverso un gestionale specifico, sarà pertanto possibile monitorare l’attività attraverso un accesso online con le proprie credenziali, accedendo in ogni momento ai dati relativi a scadenze e documentazione.
Cosa succede in caso di inadempienza?
Nel caso in cui il datore di lavoro non provveda a sottoporre a verifica periodica l’attrezzatura di lavoro, la legge prevede l’applicazione di sanzioni pecuniarie comprese tra €711,92 e €2.562,91.
In caso di esito negativo della verifica periodica l’Organismo di Ispezione, in qualità di incaricato di pubblico servizio, trasmette apposita comunicazione agli organi di vigilanza territoriali, i quali adottano provvedimenti di legge che possono andare da sanzioni amministrative fino alla sospensione dell’attività interessata dalle violazioni.
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