CIVA INAIL: Cos’è e come funziona il portale per la denuncia degli impianti di messa a terra

Nel panorama della sicurezza sul lavoro, la digitalizzazione ha radicalmente cambiato il modo in cui le aziende gestiscono gli adempimenti normativi. Uno dei pilastri di questa trasformazione è il portale CIVA dell’INAIL, l’applicativo telematico introdotto per tracciare e rendere più efficienti le procedure di certificazione e verifica di impianti e apparecchiature.
Se per molte imprese l’obbligo di denuncia degli impianti (come quelli di messa a terra) è un concetto noto, le modalità pratiche e le responsabilità legate all’uso del portale sollevano spesso dubbi. Capiamo nel dettaglio che cos’è il CIVA, quando scatta l’obbligatorietà e chi deve muoversi all’interno della piattaforma.

Che cos’è l’applicativo CIVA?

Il CIVA (acronimo di Certificazione e Verifica Impianti e Apparecchi) è la piattaforma online ufficiale messa a disposizione dall’INAIL. Il suo scopo principale è digitalizzare l’intera banca dati relativa alle apparecchiature e agli impianti installati nei contesti lavorativi, eliminando i vecchi flussi cartacei e le comunicazioni via PEC o raccomandata.

Attraverso questo portale unico è possibile gestire una vasta serie di prestazioni e servizi telematici, tra cui:

 

  • Impianti elettrici: Denuncia di impianti di messa a terra e di protezione contro le scariche atmosferiche.
  • Apparecchi di sollevamento: Messa in servizio e richiesta di Prima Verifica di attrezzature per il sollevamento di cose e persone.
  • Apparecchi a pressione e riscaldamento: Immatricolazione, verifica e dichiarazione di messa in servizio di sistemi a pressione e impianti di riscaldamento.
  • Verifiche, volture e modifiche sostanziali: Richiesta delle prime verifiche periodiche, comunicazione delle verifiche di messa a terra eseguite, gestione delle volture in caso di acquisizione o cessione di un impianto e comunicazione delle modifiche ad impianti già censiti.

Quando è obbligatorio utilizzarlo?

L’utilizzo del portale CIVA è obbligatorio per legge per tutti i datori di lavoro che devono adempiere agli obblighi di denuncia e tracciabilità previsti dalle normative di sicurezza, in particolare dal DPR 462/01 (per gli impianti elettrici e di terra) e dal D.Lgs. 81/08 (attrezzature di lavoro e apparecchi in pressione).

Chi ha l’obbligo di iscrizione e denuncia?

L’obbligo scatta per tutte le attività con almeno un lavoratore dipendente o un socio lavoratore. La denuncia dell’impianto di messa a terra e delle attrezzature di sollevamento sul portale CIVA deve essere effettuata tassativamente entro 30 giorni dalla messa in esercizio dell’impianto stesso, allegando la Dichiarazione di Conformità (Di.Co.) rilasciata dall’installatore.

Chi è esentato?

Sono esenti dall’obbligo di iscrizione al portale e dalla relativa denuncia le ditte individuali senza dipendenti e le imprese costituite esclusivamente da collaboratori familiari, a patto che non vi sia alcuna figura assimilabile a un lavoratore subordinato.

Chi deve effettuare le operazioni sul portale?

L’operatività sul portale CIVA è accessibile esclusivamente tramite SPID, CIE o CNS e prevede diverse figure abilitate a gestire le pratiche:

 

  1. Il Datore di Lavoro (o Legale Rappresentante): È il titolare primario dell’obbligo giuridico. Deve accedere al portale INAIL e associare l’azienda alla propria persona fisica. Può decidere di inserire le pratiche in totale autonomia o delegare una terza persona.
  2. Il Delegato ai servizi (interno o esterno): Il datore di lavoro può delegare le funzioni operative a un dipendente interno o a un professionista esterno. Il sistema INAIL permette di configurare un profilo specifico, denominato “Consulente per le attrezzature e impianti”. Fornendo semplicemente il codice fiscale del consulente scelto, il legale rappresentante può abilitarlo in pochi clic a visionare la banca dati aziendale e a inserire le denunce per suo conto.

Le comunicazioni post invio

Una volta che il datore di lavoro o il consulente ha inoltrato la pratica e completato il pagamento, l’INAIL rilascerà il numero di matricola dell’impianto (un codice identificativo univoco fondamentale per programmare le successive verifiche periodiche). Ogni aggiornamento sullo stato di avanzamento della pratica o richiesta di integrazione non viaggia per email tradizionale: viene notificato via PEC, ma i documenti ufficiali vanno scaricati direttamente dall’area personale del portale CIVA.

Come procedere in azienda

Per non rischiare sanzioni e mantenere i luoghi di lavoro sicuri, l’iter ideale da seguire prevede quattro passaggi fondamentali:

 

  • Fase 1: Messa in funzione – L’installatore abilitato rilascia la Dichiarazione di Conformità dell’impianto.
  • Fase 2: Denuncia CIVA – Entro 30 giorni, il Datore di Lavoro (o il suo Consulente delegato) inserisce i dati tecnici sul portale, allega la conformità, paga la tariffa e ottiene il numero di matricola.
  • Fase 3: Scelta dell’Organismo di Verifica – Il datore di lavoro incarica un Organismo Abilitato dal Ministero per l’esecuzione delle verifiche periodiche.
  • Fase 4: Comunicazione sul portale – Tramite il CIVA, viene comunicato all’INAIL il nome dell’Ente incaricato, inserendo il codice di matricola ottenuto in precedenza.

 

Se la tua azienda ha impianti non ancora censiti, o se hai smarrito il numero di matricola di un vecchio impianto, il portale prevede delle procedure specifiche di “Richiesta matricola” o “Denuncia impianto non censito” per regolarizzare la tua posizione prima dell’arrivo delle autorità ispettive.

Regolarizzare la propria posizione sul portale CIVA e pianificare le verifiche periodiche non è solo un obbligo di legge, ma il passo fondamentale per garantire un ambiente di lavoro sicuro e tutelare legalmente la tua impresa.

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